Statuto

Art. 3

In vigore dal 13 ago 1887
Gli assegnamenti dai quali derivano le rendite delle quali il collegio dispone sono lire italiane trentacinquemila duecentottanta con le quali fu acquistata una cartella della rendita dello Stato portante il n. 7788 di certificato e di registro di posizione n. 10,892 dell'annua rendita di lire 1764, con godimento dal 1° ottobre 1863.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-03-10;2620#art-s-3

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