Art. 8
In vigore dal 8 apr 1886
Il direttore può essere scelto fra il personale insegnante ed è nominato per un triennio.
Egli è capo del personale della scuola, ne invigila il regolare andamento e ne riferisce al consiglio.
Cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio che riflettono provvedimenti scolastici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-8