Art. 11
In vigore dal 8 apr 1886
Il ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di far visitare dai suoi delegati la scuola, ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza; come pure ha facoltà di farsi rappresentare negli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-11