Art. 11

In vigore dal 8 apr 1886
Il ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di far visitare dai suoi delegati la scuola, ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza; come pure ha facoltà di farsi rappresentare negli esami.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo