Art. 12
In vigore dal 8 apr 1886
Al concorso dello Stato nelle spese della scuola sarà provveduto coi fondi all'uopo inscritti al capitolo 34 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1885-86 e con quelli che saranno stanziati nel capitolo corrispondente dei bilanci successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1886.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1886.
Reg. 148. Atti del Governo a f. 59. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.
GRIMALDI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-12