Art. 10
In vigore dal 8 apr 1886
La spesa di mantenimento della scuola è prevista in annue lire quindicimilacinquanta; contribuiscono nella detta somma l'istituzione Cobianchi col reddito netto del lascito in lire ottomila seicento ottanta, il legato Imperatori con lire trecentocinquanta, il ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire seimilaventi. Il municipio di Intra fornisce gratuitamente il locale.
I sussidi e gli assegni che potranno essere accordati alla scuola dalla provincia, dal comune e da altri enti e corpi morali saranno impiegati nell'ampliamento dei laboratori, delle collezioni e degli insegnamenti.
I corpi morali che concorreranno con una somma non minore del decimo della spesa annua, avranno diritto a nominare un delegato nel consiglio di sorveglianza della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-10