Art. 6

In vigore dal 8 apr 1886
Il governo generale della scuola è affidato ad un consiglio di sorveglianza composto di tre membri nominati dal consiglio comunale d'Intra, di un delegato del ministero di agricoltura, industria e commercio, di uno degli eredi del fondatore Cobianchi o dei loro successori che verrà da essi designato. Tutti i detti membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; i primi però si rinnovano per un terzo ogni anno. Dopo le elezioni generali la scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianità. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Il direttore interviene alle adunanze del consiglio in qualità di segretario con voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-6

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