Art. 9

In vigore dal 8 apr 1886
Con decreto del ministero di agricoltura, industria e commercio, sulle proposte del consiglio di sorveglianza saranno determinati: a) i programmi degli insegnamenti che s'impartiscono nella scuola; b) le norme per l'ammissione degli alunni; per le tasse scolastiche di ammissione e di licenza per gli esami e per il conferimento degli attestati di capacità e dei diplomi di licenza; c) le norme per l'impianto, la direzione e la conservazione dei laboratori e delle collezioni; d) il numero e le attribuzioni degli insegnanti, e degli inservienti, i loro stipendi e la durata del loro ufficio; e) tutte le altre norme richieste per il regolare andamento amministrativo e didattico della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo