Art. 4
In vigore dal 8 apr 1886
Ogni sezione è composta di due categorie di allievi.
La prima comprende i giovani, che, forniti almeno delle cognizioni che s'insegnano nelle scuole elementari, seguono un corso completo di lezioni diurne ed aspirano ad ottenere un certificato di capacità o diploma di licenza.
La seconda comprende gli operai che, già avviati nella pratica dell'arte compiono la loro istruzione in un corso speciale di lezioni serali.
Nei corsi serali le materie d'insegnamento sono le stesse stabilite dallo ° salvo il numero di tali materie, e il loro sviluppo, che dipenderanno dalla quantità di tempo disponibile, dalla capacità e coltura degli alunni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-4