Art. 3

In vigore dal 8 apr 1886
Gli insegnamenti della scuola si dividono in tre sezioni. La prima per i lavori fabbrili e meccanici, comprende gli insegnamenti speciali di meccanica applicata, di tecnologia meccanica, di disegno di macchine, di costruzioni, plastica ed intaglio; La seconda, per la fabbricazione dei filati e tessuti, comprende gli insegnamenti speciali di meccanica, di disegno, di macchine, di tecnologia delle materie tessili, e le esercitazioni pratiche di tessitura; La terza per la tintoria, e per la fabbricazione della carta comprende gli insegnamenti speciali di chimica tintoria, di tecnologia delle materie tintorie e della carta, e le esercitazioni pratiche di chimica e di tintoria. Sono comuni alle tre sezioni i seguenti insegnamenti: Lettere italiane, storia, geografia, nozioni sui diritti e doveri, possibilmente due lingue straniere, contabilità, calligrafia, aritmetica, algebra, geometria, fisica generale, fisica applicata, cinematica, chimica generale, disegno geometrico, disegno ornamentale, disegno industriale. Per le esercitazioni pratiche degli allievi saranno stabilite presso la scuola, in proporzione dei mezzi finanziari di cui essa potrà disporre, laboratori, collezioni ed apparecchi, relativi alle materie d'insegnamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-3

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