Art. 7
In vigore dal 8 apr 1886
Il consiglio amministra la scuola e provvede a tutto quanto occorre per il buon andamento di essa; nomina il personale insegnante, previa approvazione del ministero di agricoltura, industria e commercio; nomina direttamente il personale amministrativo e di servizio; compila il regolamento della scuola ai sensi dell' del presente decreto; compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della scuola.
Il presidente ed in sua assenza il vice-presidente, rappresenta la scuola nei rapporti colle autorità e col pubblico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-21;2067#art-7