StatutoCapo III

Art. 15

In vigore dal 21 ago 1885
Le maestre debbono essere abilitate in conformità della legge e sono nominate dal ministero in seguito a pubblico concorso bandito dal consiglio di vigilanza, a cura del quale debbono pure essere accertate le morali guarentigie delle concorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-15

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