Statuto›Capo III
Art. 15
15 / 36In vigore dal 21 ago 1885
Le maestre debbono essere abilitate in conformità della legge e sono nominate dal ministero in seguito a pubblico concorso bandito dal consiglio di vigilanza, a cura del quale debbono pure essere accertate le morali guarentigie delle concorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-15