Statuto›Capo III
Art. 16
In vigore dal 21 ago 1885
Il numero, gli stipendi e gli assegni, così delle maestre come di tutto il personale educativo, insegnante ed amministrativo, sono determinati nel ruolo annesso al presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-16