Statuto›Capo II
Art. 11
In vigore dal 21 ago 1885
Il deputato per l'istruzione visita ed invigila insieme con la direttrice le scuole, ed informa il consiglio dell'andamento degli studi e di quanto possa riguardare il personale prepostovi e le condizioni del materiale scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-11