Statuto›Capo II
Art. 7
In vigore dal 21 ago 1885
Le deliberazioni del consiglio di vigilanza le quali importino diminuzione o trasformazione del patrimonio, incarichi, supplenze di personale, statuizioni di massima, misure gravi disciplinari, impegni di spese od altro argomento di rilevante importanza, non sono eseguibili, se non hanno conseguita l'approvazione del ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-7