StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 21 ago 1885
Il deputato per l'amministrazione provvede agli atti di ordinaria gestione interna dell'istituto, invigila direttamente su tutti gl'introiti e su tutte le spese, compila e presenta al consiglio di vigilanza il conto presuntivo ed il consuntivo, esamina le domande di ammissione delle alunne e ne riferisce al consiglio, al quale, deve pure riferire e dare ragione dei provvedimenti adottati d'urgenza, così nelle gravi questioni d'ordine amministrativo e disciplinari come per le assunzioni e licenziamenti di persone di basso servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo