Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 21 ago 1885
Il deputato per l'amministrazione provvede agli atti di ordinaria gestione interna dell'istituto, invigila direttamente su tutti gl'introiti e su tutte le spese, compila e presenta al consiglio di vigilanza il conto presuntivo ed il consuntivo, esamina le domande di ammissione delle alunne e ne riferisce al consiglio, al quale, deve pure riferire e dare ragione dei provvedimenti adottati d'urgenza, così nelle gravi questioni d'ordine amministrativo e disciplinari come per le assunzioni e licenziamenti di persone di basso servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-10