StatutoCapo II

Art. 9

In vigore dal 21 ago 1885
Il consiglio sceglie ogni anno due fra i consiglieri nominati dal ministero, l'uno per curare più direttamente l'amministrazione, l'altro l'istruzione; entrambi la disciplina per la parte che li riguarda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-9

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