Statuto›Capo II
Art. 9
In vigore dal 21 ago 1885
Il consiglio sceglie ogni anno due fra i consiglieri nominati dal ministero, l'uno per curare più direttamente l'amministrazione, l'altro l'istruzione; entrambi la disciplina per la parte che li riguarda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-9