Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 21 ago 1885
Il governo e l'amministrazione dell'istituto sono delegati ad un consiglio di vigilanza, composto del prefetto della provincia, con ufficio di presidente, del regio provveditore agli studi, il quale, mancando il presidente ne assume le veci, e da tre altri consiglieri nominati dal Re su proposta del ministro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-4