Statuto›Capo I
Art. 3
In vigore dal 21 ago 1885
Al mantenimento del collegio servono la dotazione stanziata nel bilancio del ministero della pubblica istruzione, le rette delle alunne, le rette dei posti governativi, i redditi provenienti da titoli del debito pubblico, dai lasciti e donazioni di privati e da qualsiasi altra eventuale sorgente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-3