Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 21 ago 1885
Esso ha fine di provvedere all'educazione ed all'istruzione di fanciulle appartenenti a famiglie di civile condizione nè limiti e con le norme stabilite dal presente statuto organico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-2