Statuto›Capo III
Art. 13
In vigore dal 21 ago 1885
A coadiuvare la direttrice nelle sue incombenze e a rappresentarla in caso di malattia o d'assenza è addetta una vice-direttrice. L'una e l'altra sono nominate con decreto reale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-13