Statuto›Capo III
Art. 17
In vigore dal 21 ago 1885
La direttrice, la vice-direttrice e le maestre interne dimorano nel collegio, nel quale hanno vitto, alloggio, assistenza medica, medicine, lume ed imbiancatura. Per tali somministrazioni debbono rilasciare alla cassa del collegio annue lire cinquecento le due prime e quattrocento le altre sul rispettivo stipendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-17