Statuto›Capo III
Art. 20
In vigore dal 21 ago 1885
I servizi prestati dalla direttrice, dalla vice-direttrice, dalle maestre interne, dagli insegnanti esterni, dal direttore spirituale e dagli ufficiali amministrativi saranno computati per la pensione, a norma delle discipline vigenti per gl'insegnanti delle scuole secondarie.
Tutte le mentovate persone hanno diritto all'aumento del decimo sul proprio stipendio ogni sei anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-20