Statuto›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 21 ago 1885
Quando sieno nel collegio tre o più sorelle senz'alcun beneficio di posto semigratuito, una di esse paga solo la metà della retta non però del corredo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-24