StatutoCapo IV

Art. 23

In vigore dal 21 ago 1885
L'annua contribuzione per le alunne a pagamento intero è di L. 800. I pagamenti debbono essere fatti a rate trimestrali anticipate anche se l'alunna entri a trimestre cominciato. Tutte le alunne paganti per intero o no, debbono al primo ingresso pagare L. 400 per il corredo che vien provveduto dal collegio e L. 300 annue negli anni successivi per la conservazione e rinnovazione del corredo anzidetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-23

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