StatutoCapo III

Art. 18

In vigore dal 21 ago 1885
Gl'insegnamenti che non sono compresi nel corso inferiore, nè impartiti da maestre interne sono affidati a speciali insegnanti nominati dal ministero di pubblica istruzione in seguito a concorso da esso stesso bandito. Ciascun insegnante dev'essere specialmente abilitato all'insegnamento della materia propria, secondo le norme in vigore per l'istruzione secondaria. A parità di merito sono preferite le donne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-28;1783#art-s-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo