Art. 4
In vigore dal 29 mar 1884
Spetta al Consiglio amministrativo di approvare anno per anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sopra la proposta che verrà loro comunicata dal direttore; di vigilare sulla gestione economica dell'Istituto, in conformità del bilancio preventivo approvato; di rappresentare l'Istituto nei rispetti amministrativi verso i Corpi morali fondatori e contribuenti; di presentare al Ministero una relazione annuale, sull'andamento amministrativo dello Stabilimento, corredata del conto consuntivo della spesa, e del bilancio preventivo approvato per l'anno successivo; di trasmettere al Ministero la relazione annuale compilata dal direttore, sull'andamento tecnico dell'Istituto, e di proporre le riforme che stimasse opportuno introdurre nell'ordinamento del medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-4