Art. 6

In vigore dal 29 mar 1884
Nelle spese straordinarie di primo impianto, previste in lire 18,350, concorreranno per lire 11,500 l'Amministrazione provinciale, per lire 5000 l'Amministrazione comunale, e per lire 1850 il Governo. Alle spese di mantenimento annuo, fissate nella somma di lire 7000, provvedono il governo per due quinti e per gli altri tre quinti la Provincia, il Comune e la Società di acclimamento, in parti uguali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-6

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