Art. 3

In vigore dal 20 set 1884
L'Istituto è amministrato da un Consiglio che ha sede in Palermo ed è composto di un rappresentante del Ministero di Agricoltura, di un membro eletto dalla Deputazione provinciale, di uno eletto dalla Giunta municipale, del presidente e di due membri dell'ufficio di presidenza della Società di acclimazione e agricoltura in Sicilia e del direttore dell'Istituto che pur esercita le funzioni di segretario. La presidenza del Consiglio è affidata al presidente della Società di acclimazione e agricoltura in Sicilia. I componenti nominati dal Ministero di Agricoltura, dalla Deputazione provinciale e dal municipio di Palermo durano in ufficio tre anni, sono rieleggibili e si rinnovano per un terzo in ciascun anno. Nel primo e nel secondo anno la sorte decide quelli che dovranno uscire di carica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-3

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