Art. 7
In vigore dal 29 mar 1884
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio provvederà sia all'acquisto degli animali riproduttori in conformità del progetto concordato con i Corpi morali fondatori, sia ai successivi acquisti per mantenere il deposito in condizioni normali. Gli animali così acquistati rimarranno proprietà del Ministero, il quale potrà disporre tanto degli animali stessi, quanto degli allievi atti alla riproduzione, cosi per venderli come per farne dono in vantaggio dell'agricoltura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-7