Art. 5

In vigore dal 29 mar 1884
L'indirizzo tecnico dell'Istituto zootecnico e la coltivazione del podere in cui sarà collocato, sono commessi al direttore. Le attribuzioni e gli uffici, gli stipendi del direttore e delle persone che da esso dipendono, come pure le norme da seguirsi nell'andamento interno, saranno determinate con apposito regolamento che verrà approvato dal Ministero, udito il Consiglio amministrativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-5

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