Art. 2

In vigore dal 29 mar 1884
L'Istituto ha un direttore ed un medico-veterinario. La nomina del direttore e del medico-veterinario è deferita al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale vi provvederà con appositi concorsi o con scelta di persone note per la loro attitudine. Ogni altra persona è nominata sulla proposta del direttore, dal quale deve dipendere, dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-2

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