Art. 1
In vigore dal 29 mar 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni della Società di acclimazione e agricoltura in Sicilia, in data 30 dicembre 1879, del Consiglio provinciale di Palermo, in data 11 settembre 1881, e del Consiglio comunale di Palermo, in data 7 aprile 1883;
Vista la legge 25 dicembre 1883, n. 1771 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e dell'Amministrazione provinciale e comunale di Palermo, e della Società di acclimazione e agricoltura in Sicilia, è fondato un Istituto di zootecnia, inteso:
a) A diffondere nell'isola scelti riproduttori di ogni specie d'animali agricoli, delle razze più convenienti alle condizioni del luogo;
b) A favorire l'acclimamento di animali importati da altri luoghi, e di esperimentarne l'incrociamento colle razze indigene, e di fornire agli agricoltori i primi riproduttori;
c) A promuovere con la selezione il miglioramento delle razze indigene;
d) A servire di stazione di monta per ogni specie di animali, al fine di giovare agli allevatori che attendono al miglioramento delle loro razze;
e) A promuovere e diffondere la coltivazione, la raccolta e la preparazione dei foraggi, al fine di assicurare l'alimentazione degli animali nei mesi di maggior arsura;
f) A promuovere l'incremento del bestiame nell'isola, ed a diffondere con gli scritti, con le conferenze ed anche con l'ammissione di alcuni presso l'Istituto, le pratiche razionali di zootecnia e di praticoltura;
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-1