Art. 8
In vigore dal 29 mar 1884
In caso di vendita il prezzo andrà a beneficio dell'Istituto, come pure gli introiti delle tasse di monta e il prodotto delle lane e del latte.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1884.
UMBERTO.
Berti.
Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-8