Art. 8

In vigore dal 29 mar 1884
In caso di vendita il prezzo andrà a beneficio dell'Istituto, come pure gli introiti delle tasse di monta e il prodotto delle lane e del latte. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1884. UMBERTO. Berti. Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-8

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