Art. 4
4 / 8In vigore dal 29 mar 1884
Spetta al Consiglio amministrativo di approvare anno per anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sopra la proposta che verrà loro comunicata dal direttore; di vigilare sulla gestione economica dell'Istituto, in conformità del bilancio preventivo approvato; di rappresentare l'Istituto nei rispetti amministrativi verso i Corpi morali fondatori e contribuenti; di presentare al Ministero una relazione annuale, sull'andamento amministrativo dello Stabilimento, corredata del conto consuntivo della spesa, e del bilancio preventivo approvato per l'anno successivo; di trasmettere al Ministero la relazione annuale compilata dal direttore, sull'andamento tecnico dell'Istituto, e di proporre le riforme che stimasse opportuno introdurre nell'ordinamento del medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-01-11;1959#art-4