Statuto›Titolo III
Art. 82
In vigore dal 17 feb 1875
Anche la convocazione di queste adunanze si fa nei modi indicati dall' e si pubblica inoltre nel giornale della provincia ove ha luogo l'adunanza.
Sono applicabili a queste adunanze tutte le altre discipline e disposizioni stabilite per le adunanze generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-82