Statuto›Titolo III
Art. 87
In vigore dal 17 feb 1875
Le funzioni di attuarlo del consiglio sono esercitate da un impiegato eletto dal consiglio stesso, col titolo di segretario, al quale oltre alla compilazione dei verbali è affidata la custodia delle carte relative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-87