StatutoTitolo III

Art. 86

In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore si aduna in Firenze sull'invito del direttore generale o del presidente, ed è legalmente costituito colla presenza di 2/3 dei consiglieri. Le adunanze del consiglio hanno luogo ordinariamente una volta il mese e straordinariamente ogni volta occorra, ma il direttore generale, anziché riunire il consiglio in adunanza, può eccezionalmente e pei casi d'urgenza raccogliere i voti dei componenti il consiglio stesso anche per lettera, dove formula la deliberazione sulla quale i consiglieri rispondono affermativamente o negativamente. Il consiglio decide a maggioranza di voti con prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente. Le deliberazioni prese per lettera non sono valide se non riuniscono i 3/4 dei voti. Le votazioni ordinarie si fanno per scrutinio segreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-86

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo