Statuto›Titolo III
Art. 86
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore si aduna in Firenze sull'invito del direttore generale o del presidente, ed è legalmente costituito colla presenza di 2/3 dei consiglieri.
Le adunanze del consiglio hanno luogo ordinariamente una volta il mese e straordinariamente ogni volta occorra, ma il direttore generale, anziché riunire il consiglio in adunanza, può eccezionalmente e pei casi d'urgenza raccogliere i voti dei componenti il consiglio stesso anche per lettera, dove formula la deliberazione sulla quale i consiglieri rispondono affermativamente o negativamente.
Il consiglio decide a maggioranza di voti con prevalenza, in caso di parità, del voto del presidente. Le deliberazioni prese per lettera non sono valide se non riuniscono i 3/4 dei voti.
Le votazioni ordinarie si fanno per scrutinio segreto.
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