Statuto›Titolo III
Art. 88
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni della banca.
Stabilisce la ragione dello sconto, degli interessi degli imprestiti di contro a pegno, i frutti dei conti correnti passivi, le tasse sui depositi per custodia, sui biglietti all'ordine, e in genere su tutte le competenze della banca.
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