Statuto›Titolo III
Art. 92
In vigore dal 17 feb 1875
Stabilisce le assegnazioni dei capitali disponibili alle diverse sedi e succursali, salva facoltà al direttore generale, il quale ne dà conto alla prima adunanza del consiglio, di restringerle ove sovrabbondino e allargarle ove difettino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-92