Statuto›Titolo III
Art. 96
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore propone al Governo la nomina e occorrendo la revoca del direttore generale.
Nomina gli assessori e censori delle succursali sopra nota da presentarsi dal direttore generale.
Nomina le commissioni di castelletto delle sedi e delle succursali sulla proposta del direttore generale e sentiti i respettivi direttori.
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