Art. 96
StatutoTitolo III

Art. 96

96 / 186
In vigore dal 17 feb 1875
Il consiglio superiore propone al Governo la nomina e occorrendo la revoca del direttore generale. Nomina gli assessori e censori delle succursali sopra nota da presentarsi dal direttore generale. Nomina le commissioni di castelletto delle sedi e delle succursali sulla proposta del direttore generale e sentiti i respettivi direttori.
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