StatutoTitolo III

Art. 89

In vigore dal 17 feb 1875
Delibera sulla ammissione al fido della banca, delle provincie, dei comuni, delle casse di risparmio, delle società anonime per imprese industriali ed altri enti morali, e forma il castelletto dell'estero per comunicarsi alle sedi e succursali cui possa interessare, ed in generale ha la facoltà di modificare e regolare i castelletti delle diverse sedi e succursali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-89

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