Statuto›Titolo III
Art. 83
In vigore dal 17 feb 1875
L'amministrazione della banca è diretta da un consiglio superiore composto di sei membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti, di due delegati per ogni sede e del direttore generale.
I membri del consiglio superiore prima di entrare in carica debbono depositare a o azioni ciascuno iscritte in proprio nome, le quali rimangono inalienabili per tutta la durata del loro ufficio. Le azioni depositate, dai membri del consiglio superiore per altri uffici saranno computate in questo deposito.
I membri del consiglio superiore eletti come sopra durano in ufficio 2 anni. Si rinnovano per metà dopo il 1° anno mediante estrazione a sorte, ma sono sempre rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-83