StatutoTitolo III

Art. 79

In vigore dal 17 feb 1875
Il presidente può prorogare ad altro giorno l'adunanza, sia per causa dell'una tarda, sia in quanto vada a verificarsi difetto di numero di azionisti presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-79

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