Statuto›Titolo III
Art. 74
In vigore dal 17 feb 1875
Il possessore di 10 azioni rende un voto, di 25 azioni 2 voti, di 50 azioni 3 voti, di 100 azioni 4 voti, di 100 azioni fino a un numero qualunque, 5 voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-74