Statuto›Titolo III
Art. 77
In vigore dal 17 feb 1875
Le proposizioni del consiglio sulle modificazioni dello statuto e sugli aumenti di capitale della banca non rimangono vinte che con tre quarti di voti degli azionisti presenti.
Anche questa votazione è segreta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-77