StatutoTitolo III

Art. 73

In vigore dal 17 feb 1875
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio superiore o da chi ne fa le veci, ma ha facoltà di eleggersi un presidente proprio nei casi previsti dall' del codice di commercio. Essa è legalmente costituita con 30 azionisti presenti. Se ne richiedono però 50, rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, quando trattisi di modificare gli statuti e di aumentare il capitale della banca. I titolari della banca hanno voto ma non concorrono a formare il numero legale. Nel caso che in una prima convocazione gli azionisti intervenuti non raggiungano il numero legale, nè il ventesimo del capitale sociale, nel secondo caso, l'adunanza si intenderà rinviata a 15 giorni dopo; ed allora sarà valida qualunque sia il numero minore di azionisti e la quantità delle azioni che rappresentano. Anche di questa seconda convocazione sarà dato avviso per mezzo della gazzetta ufficiale del Regno e dei giornali ufficiali delle provincie dove la banca ha stabilimenti.
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