Statuto›Titolo III
Art. 70
In vigore dal 17 feb 1875
La convocazione si fa per deliberazione del consiglio nella quale si esprime l'oggetto, l'ora e il giorno della prima riunione e delle successive, pel caso che nella prima non venga esaurito l'ordine del giorno; e l'avviso si affigge in tutti gli stabilimenti della banca e si pubblica nella gazzetta ufficiale del Regno almeno 15 giorni avanti la riunione.
Sono comprese nell'ordine del giorno anche le proposizioni presentate al consiglio superiore entro il mese di gennaio da 10 almeno azionisti, possessori ciascuno da 6 mesi di non meno di 10 azioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-70