Statuto›Titolo III
Art. 66
In vigore dal 17 feb 1875
Alla amministrazione della banca si provvede:
dall'assemblea generale e dalle adunanze speciali degli azionisti,
dal Consiglio superiore,
da un direttore generale.
da direttori, consiglieri e censori di sede,
da direttori, assessori e censori di succursale,
da commissioni di castelletto di sedi e succursali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1875-01-14;992#art-s-66